IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista la legge 23 luglio 1991,  n.  223,  recante,  tra  l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1 e 2
della sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto  l'art.  2,  comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393, che prevede la proroga dell'indennita' di mobilita' - sino  alla
riassunzione  e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi -
in favore dei lavoratori, gia'  dipendenti  da  aziende  rilevate  da
fallimento,  che  abbiano  usufruito  del trattamento di integrazione
salariale di cui al sopra richiamato art. 3, comma 2 della  legge  n.
223/1991  entro  il  31  luglio 1996, destinati ad essere riassorbiti
nella ripresa dell'attivita' produttiva;
    Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista  la  nota,  pervenuta  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, con la quale la Direzione regionale del lavoro di
Roma  ha  inviato  la lista nominativa dei lavoratori gia' dipendenti
dalla Supercolor S.r.l. di Roma;
    Considerato che la societa', dalla quale  i  suddetti  lavoratori
dipendevano,  ha  usufruito  fino  al 30 giugno 1993, del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art.  3,  comma
2,  della  legge  n.  223/1991 ma che non risultano accordi sindacali
stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
la  regione,  che  abbiano  previsto  il  rilancio  produttivo  della
societa'  in  questione,  a chiusura di vertenze di elevata rilevanza
sociale, affrontate presso il Comitato  per  il  coordinamento  delle
iniziative  per  l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
    Ritenuto, pertanto, di non  poter  accogliere  l'istanza  di  cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 13 novembre 1997,
n. 393, in favore dei lavoratori di cui all'allegata lista nominativa
-  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto - gia'
dipendenti dalla Supercolor S.r.l. di Roma non e' concessa la proroga
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi  1  e  2  della
legge  23  luglio  1991,  n.  233,  in quanto la societa' dalla quale
dipendevano ha usufruito fino  al  30  giugno  1993  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma
2, della  legge  n.  223/1991  ma  non  risultano  accordi  sindacali
stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o
la  regione,  che  abbiano  previsto  il  rilancio  produttivo  della
societa' in questione, a chiusura di vertenze  di  elevata  rilevanza
sociale,  affrontate  presso  il  Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri;
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu